LO STATUTO

“FONDAZIONE IOLANDA MINOLI PER L’ISTITUTO EUROPEO DI MEDICINA PERINATALE (IEMP) – ONLUS”

IN BREVE

“FONDAZIONE IOLANDA MINOLI PER IEMP – ONLUS”

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  • ARTICOLO 1 - Costituzione – Denominazione – Sede

    ARTICOLO 1 - Costituzione – Denominazione – Sede

    È costituita per volontà della prof. Iolanda Minoli e del prof. Salvatore Iurato, Presidente della “Associazione Neonati ad Alto Rischio / High Risk Newborns Association ONLUS”, quali fondatori promotori, una Fondazione libera, apolitica, di volontariato, non lucrativa di utilità sociale denominata:

    “FONDAZIONE IOLANDA MINOLI PER L’ISTITUTO EUROPEO DI MEDICINA PERINATALE (IEMP)- ONLUS”

    in breve

    “FONDAZIONE IOLANDA MINOLI per IEMP – ONLUS”

    per svolgere attività di ricerca scientifica in campo perinatale. Il periodo perinatale, che va dalla 28a settimana di gestazione al 7°- 28° giorno di vita extrauterina è il periodo della vita dell’uomo con la più alta mortalità e il più alto livello di sequele permanenti di incalcolabile gravità, come cerebropatie, handicap neurologici di varia natura e di diversa estensione, cecità, sordità, handicap psichici, ecc. Il problema del periodo perinatale non consiste solo nel tasso di mortalità, per altro considerato uno degli indici di valutazione della civiltà di una Nazione, ma nel concetto di sopravvivenza + integrità. Un deficit assistenziale in questo periodo conduce a un incremento rilevante di rischio per il neonato. Si considerano “neonati a rischio” quelli che derivano da una gravidanza a rischio, da un parto a rischio o che alla nascita si presentano in condizioni a rischio .

    La branca medica che si occupa di questo delicatissimo momento della vita è la medicina perinatale. Suo compito è non solo quello di diminuire la mortalità perinatale, ma anche quello di diminuire l’incidenza dell’handicap.

    “Nessuno potrà dirsi fiero di appartenere ad una società che non ponga al centro del proprio interesse le madri ed i bambini e che, di conseguenza, non investa molti mezzi al fine di migliorare l’assistenza in campo materno-infantile”.

    La Fondazione ha sede presso la sede attuale dell’Associazione Neonati ad Alto Rischio in Via Corridoni 6, 20122 Milano.

    La Fondazione risponde ai principi e allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. Detta Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

    La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “0nlus”.

  • ARTICOLO 2 - Scopi e attività connesse

    ARTICOLO 2 - Scopi e attività connesse

    La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica ed è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nell’ ambito territoriale della Regione Lombardia.

    Scopo della Fondazione è sostenere attività di eccellenza nel campo della medicina perinatale. In questo settore ricerca scientifica e assistenza sanitaria sono aspetti integrati e strettamente collegati tra loro da un fine comune: ridurre la mortalità perinatale – uno degli indici più importanti della civiltà di una nazione – e l’incidenza dell’handicap.

    La ricerca scientifica che verrà svolta dalla Fondazione quale attività principale, riguarda la prevenzione, la diagnosi e la cura dei neonati a rischio, particolarmente i prematuri e verterà su terapie innovative, con speciale riguardo alla prevenzione dei danni provocati dall’anossia cerebrale e dall’emorragia endocranica al momento del parto. Un altro settore di ricerca sarà rappresentato dalla bioingegneria del latte umano per la fortificazione del latte di donna nell’alimentazione dei neonati prematuri. Queste ricerche comportano l’impiego di apparecchiature sofisticate che verranno acquistate con i mezzi della Fondazione. L’attività di ricerca scientifica verrà svolta dalla Fondazione in piena autonomia.

    L’ assistenza sanitaria ai neonati a rischio deve essere realizzata in strutture altamente specializzate che utilizzano apparecchiature sofisticate e costose. La Fondazione potrà sostenere progetti di utilità sociale sotto forma di beneficienza indiretta attuata alle condizioni stabilite dal comma 2-bis dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97.

    Sempre e solo per il fine del raggiungimento dello scopo principale e delle sue finalità la Fondazione potrà:

    • organizzare annualmente un convegno per la divulgazione dei risultati delle proprie ricerche. Tale attività assume un carattere accessorio e non sarà prevalente rispetto alle attività sopra menzionate;
    • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra le quali, senza l’esclusione di altre, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
    • amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
    • acquisire da parte di soggetti privati o pubblici risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
    • partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al raggiungimento di scopi analoghi a quelli propri.

    La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno per l’attuazione dei propri scopi istituzionali, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; promuovere iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico.

    La Fondazione potrà svolgere le dette attività connesse solo al fine del raggiungimento dello scopo principale e nel rispetto della normativa vigente che prevede l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

  • ARTICOLO 3 - Patrimonio

    ARTICOLO 3 - Patrimonio

    Il patrimonio iniziale della Fondazione, costituito dal conferimento di danaro oggetto di dotazione, è indicato nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

    Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con conferimenti in denaro, beni mobili, mobili registrati, immobili, ogni altra utilità impiegabile per il perseguimento degli scopi, ciò tramite oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione, oltre che con quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

    La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

    Tale patrimonio potrà esser costituito anche dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

  • ARTICOLO 4 - Fondo di Gestione

    ARTICOLO 4 - Fondo di Gestione

    Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

    • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
    • da eventuali donazioni e da disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
    • dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
    • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

    Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

    E’ previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

    Esiste l’obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

  • ARTICOLO 5 - Esercizio finanziario

    ARTICOLO 5 - Esercizio finanziario

    L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

    Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno successivo il bilancio di previsione decorso, predisposto dal Consiglio d’Amministrazione.

    Il bilancio di previsione contiene le previsioni di Entrata e di Spesa relative all’ anno di riferimento, attraverso detto bilancio vengono gestite le Spese e le Entrate; detto bilancio deve essere approvato in pareggio finanziario, ovvero il totale delle Spese deve essere uguale al totale delle Entrate; ogni spesa effettuata deve trovare la corrispondente copertura finanziaria.

    Il Bilancio è composto di due parti: Entrate e Spese. Le Spese previste e le Entrate devono essere classificate per tipologie.

    Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono effettuare spese solo in presenza di corrispondente copertura finanziaria risultante dal bilancio di previsione approvato.

  • ARTICOLO 6 - Membri della Fondazione

    ARTICOLO 6 - Membri della Fondazione

    I membri della Fondazione si dividono in:

    • Fondatori Promotori;
    • Fondatori;
    • Partecipanti Sostenitori.

  • ARTICOLO 7 - Fondatori Promotori

    ARTICOLO 7 - Fondatori Promotori

    Sono Fondatori Promotori:

    • prof. Iolanda Minoli che ha elaborato le linee guida del progetto (IEMP);
    • prof. Salvatore Iurato in rappresentanza dell’ “Associazione Neonati ad Alto Rischio / High Risk Newborns Association ONLUS”

  • ARTICOLO 8 - Fondatori

    Articolo 8 - Fondatori

    Possono divenire Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, singole e/o associate, che si impegnino a contribuire in misura rilevante o su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo.

    La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

    I Fondatori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del Regolamento.

  • ARTICOLO 9- Partecipanti Sostenitori

    ARTICOLO 9 -  Partecipanti Sostenitori

    Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Indirizzo ovvero con l’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

    La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

    I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione.

    I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

  • ARTICOLO 10 - Esclusione e recesso

    ARTICOLO 10 - Esclusione e recesso

    Il Consiglio d’Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta l’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via semplificativa e non tassativa:

    • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
    • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
    • inadempimento dell’impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

    Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

    • trasformazione, fusione e scissione;
    • modifica essenziale dell’oggetto d’attività;
    • trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
    • ricorso al mercato del capitale di rischio;
    • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    • apertura di procedure di liquidazione;
    • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

    I Fondatori e i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

    I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

  • ARTICOLO 11 - Struttura della Fondazione

    ARTICOLO 11 - Struttura della Fondazione

    Sono organi della Fondazione:

    • il Consiglio d’Indirizzo;
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Presidente della Fondazione;
    • il Direttore Scientifico;
    • l’Organo di consulenza tecnico contabile.

  • ARTICOLO 12 - Consiglio d’Indirizzo

    ARTICOLO 12 - Consiglio d’Indirizzo

    Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

    La composizione verrà stabilita con decisione dei soci Fondatori Promotori, ovvero, in caso di loro impossibilità, la composizione sarà stabilità dal presidente pro tempore del costituendo “Istituto Europeo di Medicina Perinatale (IEMP)”.

    I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica sino all’approvazione del bilancio di previsione relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

    Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

    In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Indirizzo. qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

    Il Consiglio di Indirizzo predispone gli obiettivi ed i programmi della Fondazione da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Indirizzo nomina un Direttore Scientifico, determinandone qualifica, natura e durata dell’incarico; il Direttore scientifico è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

    Di comune accordo e previo parere del Direttore Scientifico il Consiglio di Indirizzo provvede a:

    • stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito delle finalità elencate nell’art. 2.
    • stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore, di Partecipante Sostenitore nonché procedere alla relativa nomina;
    • approvare il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
    • nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
    • nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
    • nominare i membri dell’Organo di consulenza tecnico contabile;
    • deliberare eventuali modifiche statutarie;
    • deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

    Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

    L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

    Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia presente la maggioranza dei membri. Quanto in prima quanto in seconda convocazione il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.

    Per le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio di previsione, occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, anche il voto favorevole del Presidente; per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione occorre, oltre ai citati quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori.

    Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o d’impedimento dal Vicepresidente.

    Alle riunioni è invitato a partecipare il Direttore Scientifico.

    Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

  • ARTICOLO 13 - Consiglio di Amministrazione

    ARTICOLO 13 - Consiglio di Amministrazione

    Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri, scelti e nominati dal Consiglio d’Indirizzo.

    I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa.

    Il Consiglio di Amministrazione provvede all’ amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d’Indirizzo.

    In particolare il Consiglio di Amministrazione approva gli obbiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Indirizzo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, di comune accordo e previo parere del Consiglio di Indirizzo provvede a:

    1. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
    2. proporre al Consiglio d’Indirizzo il regolamento della Fondazione, acquisito il parere del Direttore Scientifico;
    3. predisporre il bilancio di previsione da presentare all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;
    4. curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
    5. approvare, ove opportuno, il regolamento (di funzionamento) della Fondazione.

    Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nonché al Direttore Scientifico, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

    Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Il Consiglio d’Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

  • ARTICOLO 14 - Presidente della Fondazione

    ARTICOLO 14 - Presidente della Fondazione

    Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo, egli presiede il Consiglio d’Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione.

    Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte i terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

    In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

  • ARTICOLO 15 - Direttore Scientifico

    ARTICOLO 15 - Direttore Scientifico

    Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 12 del presente statuto.

    Egli definisce i profili di assistenza, scientifici e di ricerca in ordine all’attività ella Fondazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante nei confronti del Consiglio di Indirizzo

    • sulle determinazioni inerenti le attività cliniche e scientifiche,
    • sulle assunzioni e l’utilizzo del personale medico e sanitario non medico.

    Esprime parere su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere.

    Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata non superiore a quella del Consiglio di Indirizzo in carica.

    L’incarico del Direttore Scientifico cessa con l’insediamento del Consiglio di Indirizzo successivo a quello insediato all’ atto del conferimento e può essere rinnovato.

  • ARTICOLO 16 - Comitato scientifico

    ARTICOLO 16 - Comitato scientifico

    Il Comitato Scientifico, presieduto dal Direttore Scientifico, è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di indirizzo, tra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione.

    Il Comitato Scientifico può riunirsi in sessioni aperte con funzione consultiva, quale “Advisory Board” scientifico, luogo di confronto ed analisi delle prospettive, su temi proposti dal Direttore Scientifico.

  • ARTICOLO 17 - Organo di consulenza tecnico contabile

    Articolo 17 - Organo di consulenza tecnico contabile

    L’Organo di consulenza tecnico contabile è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

    L’Organo di consulenza tecnico contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio di previsione e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

    Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell’Organo di consulenza tecnico contabile.

    I membri dell’Organo di consulenza tecnico contabile restano in carica sino all’approvazione del bilancio di previsione relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

  • ARTICOLO 18 - Scioglimento

    ARTICOLO 18 - Scioglimento

    In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altre ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

  • ARTICOLO 19 - Clausola di rinvio

    ARTICOLO 19 - Clausola di rinvio

    Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

  • ARTICOLO 20 - Norma transitoria

    ARTICOLO 20 - Norma transitoria

    Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore nel numero di componenti previsto dal presente statuto, determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

    • F.to Iolanda Minoli
    • F.to Salvatore Iurato
    • F.to Roberto Minischetti teste
    • F.to Loredana Beligni teste
    • F.to Antonio Reschigna